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Concordato in continuità

12 NOVEMBRE 2017/RISANAMENTO AZIENDALE

Nel concordato con continuità aziendale la prosecuzione dell'attività di impresa può realizzarsi con l’affidamento del complesso produttivo sia all’imprenditore (cd. continuità diretta), sia ad un terzo (cd. continuità indiretta); in quest’ultimo caso la prosecuzione può avvenire tanto con la cessione a titolo definitivo dell’azienda, quanto attraverso il perfezionamento di un contratto di affitto di azienda, inteso non soltanto quale “strumento-ponte”, preordinato alla vendita dell’azienda, ma anche quale strumento principale di continuità, finalizzato ad evitare la perdita di funzionalità del complesso aziendale e dei suoi valori economici, oltre che ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186-bis, co. 2, lett. b).



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